Da un terreno alle porte della città, ricco di calcare, senza ristagno d’acqua e riscaldato dal sole, nasce un’eccellenza dell’enologia lombarda: il Botticino D.O.C.
Il botticino è un vino rosso caro ai Bresciani. L’oste lo riserva agli «amici», l’amatore lo conserva come una preziosità. È in effetti un vino che ha una spiccata personalità: vigoroso e carico di colore, vinosità accentuata, specie se giovane. Col passare del tempo, la maturazione plasma la rusticità esaltandone i pregi. Allora diventa un vino di classe sapido, profumato, vellutato in bocca. La tipicità è data soprattutto dalla natura argilloso-calcarea del terreno.
Il Botticino D.O.C. è un vino classico d’arrosto e sughi saporiti, ottimo con la cacciagione. Necessita di almeno un anno di maturazione: nelle annate migliori, raggiunge l’optimum sui tre/quattro anni e oltre. Va servito a temperatura ambiente, avendo cura di stappare le bottiglie almeno un’ora prima di consumarle. Ottima cosa, prima di berlo, è versarlo in una caraffa.
Storia, zona di produzione e territorio
Il territorio di produzione del Botticino D.O.C. è la Valverde, situata tra i comuni di Botticino e Rezzato.
Le piante di vite sono coltivate sulle prime pendici delle Prealpi bresciane, che godono di favorevoli esposizioni soleggiate, ideali per una perfetta maturazione delle uve. I terreni sono ricchi di calcare, di scheletro e rocce. Non è raro vedere anche terrazzamenti, coltivati direttamente a ridosso dei versanti della montagna. Il clima caldo, con escursioni termiche tra il giorno e la notte, è particolarmente adatto alle uve a bacca rossa, che possono raggiungere una buona concentrazione aromatica.
Il vitigno e le caratteristiche del Botticino D.O.C.
Il vino Botticino D.O.C. nasce dalla sapiente unione di diverse uve tradizionalmente coltivate nel territorio. La barbera dona all’assemblaggio struttura e acidità, la schiava gentile fragrante freschezza, il marzemino morbidi aromi fruttati e il sangiovese corpo, tannini ed eleganza. Un mix molto interessante ed equilibrato, capace di creare vini armoniosi e ricchi di personalità. Il vino ha un colore rosso rubino con riflessi granato. Al naso esprime aromi di frutta rossa con leggera nota vinosa. Al palato ha una buona struttura, con sorso fruttato, piacevolmente armonioso e un buon equilibrio tra tannini e freschezza. È un vino che si fa apprezzare in gioventù o dopo un periodo di medio invecchiamento.
Temperatura di servizio
Il Botticino Doc va servito a una temperatura di 16/18 °C. e si sposa bene con: le carni rosse, e quindi il piatto Re della cucina autunnale, lo Spiedo e l’oc de San Martì, ma anche con la polenta teragna.
Botticino: denominazione e disciplinare
Il vino Botticino è stato riconosciuto con la Denominazione d’Origine Controllata nel 1968.
La zona di produzione è limitata ai territori dei comuni di Botticino, Rezzato e Brescia. Il disciplinare fissa la base ampelografica in un minimo di 30% di barbera, 10% di schiava gentile, 20% di marzemino, 10% di sangiovese e un massimo di 10% di altre uve a bacca rossa autorizzate nella provincia di Brescia. Il titolo alcolometrico minimo deve essere di 11,00% e 12,00% per la versione Riserva (i vini botticino che si trovano in commercio vanno da minimo 13° fino a 15,5°).
Il Botticino Doc può essere messo in vendita dopo il 1 giugno dell’anno successivo alla vendemmia e può fregiarsi della menzione Riserva dopo un invecchiamento di almeno 2 anni.
Disciplinare di produzione del vino
Art. 1: La denominazione di origine controllata «Botticino» è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.
Art. 2: Il vino «Botticino» deve essere ottenuto dalle uve dei seguenti vitigni, nella proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi: Barbera 30-40%, Schiava Gentile (media e grigia) 20-30%, Marzemino (Berzamino) 15-25%, Sangiovese 10-20%.
Art. 3: La zona di produzione del vino «Botticino» comprende in tutto od in parte i territori dei comuni di Brescia, Botticino e Rezzato. Tale zona è delimitata: a nord-est dall’incrocio dei confini dei comuni di Botticino, Serle, Nave, segue il confine per S.Vito, M.Salena, M. Maddalena e continua fino in prossimità di quota 247. Da qui segue la mulattiera che continua nei pressi del paese di Caionvico con la strada che arriva al centro del paese, dove si congiunge con la strada proveniente da Brescia e diretta a Botticino Sera. A sud, parte sulla strada Brescia Caionvico al centro del paese e segue la vecchia strada per Botticino Sera. A Botticino Mattina segue la strada che passa davanti all’asilo, a quota 153 prende la carrareccia che passa per quota 147 quindi a quota 118. Segue la carrareccia che fiancheggia il piede del monte fino a Molinetto. Da Molinetto, quindi girando a sud, segue la strada pedecollinare che, passando sotto il santuario e il convento, arriva a Rezzato. Prosegue passando ai piedi dell’altura del convento al limite dell’abitato di Rezzato, quindi segue la strada che, partendo da Rezzato al limite dell’abitato va al «Tiro a segno» poi segue la mulattiera fino a quota 174 che continua con la carrareccia che passa sotto «Cave di pietra» a quota 158. Ad est, da qui segue la strada campestre che passa ai piedi del M. Regogna e M. Fieno su fino a Ratei a quota 318. Segue quindi il confine del comune di Botticino fino all’intersezione dei confini dei comuni di Botticino, Serle e Nave.
Art. 4: Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Botticino», devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche. Sono pertanto da considerarsi idonei i vigneti pedecollinari e collinari di buona esposizione situati ad una altitudine non superiore a 500 m. s.l.m. con esclusione dei terreni pianeggianti, freschi, profondi. I sistemi di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. È vietata ogni pratica di forzatura. La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino «Botticino» non deve essere superiore ai quintali 120 per ettaro in coltura specializzata. Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta della vite. A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite massimo. La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%.
Art. 5: Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell’ambito dell’intero territorio dei comuni compresi in tutto o in parte, nella zona di produzione di cui al precedente articolo 3. Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino «Botticino» una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 11,5. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire al vino le proprie caratteristiche. È ammessa, nella misura massima del 15% del volume, la correzione con mosti e vini provenienti anche da zona di produzione diverse da quella delimitata nel precedente art. 3.
Art. 6: Il vino «Botticino» all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche: — colore: rubino carico con riflessi granati: — odore: vinoso, intenso leggermente etereo se invecchiato: — sapore: caldo, pieno, giustamente tannico; — gradazione alcoolica complessiva minima: gradi 12; — acidità totale: 5-7 per mille; — estratto secco netto: 21-27 per mille; — ceneri: dal 2.00 al 2.70 per mille.
Art. 7: Il vino «Botticino» non può essere immesso al consumo prima del 31 agosto successivo all’annata di produzione delle uve.
Art. 8: Alla denominazione di origine controllata «Botticino» è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi «superiore», «extra», «fine». «selezionato» e simili. Sulle bottiglie o recipienti contenenti vino «Botticino» può figurare l’indicazione dell’annata di produzione delle uve, purché veritiera e documentabile.
Art. 9: Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Botticino» vino che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell’art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963 n. 930.
Informazioni tratte da: I vini bresciani, testi di A.Fappani (et al.), a cura della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia, II ed., Bornato (Cazzago San Martino), Centro studi arti grafiche, 1976.